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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio , eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.

2Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.

3Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.

Uebersicht

Art. 591 OR — Art. 591 OR