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Testo di legge
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1Il patrimonio, che rimane dopo l’estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la durata della liquidazione.

2L’avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili.

Uebersicht

Art. 588 OR — Art. 588 OR