1I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, adempire gli obblighi della società disciolta, riscuotere i crediti e, in quanto ciò sia necessario per la ripartizione, convertire in denaro il patrimonio sociale.
2Essi rappresentano la società nei negozi giuridici richiesti dalla liquidazione, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie alla liquidazione degli affari sociali.
3Ad istanza di un socio che si opponga alla risoluzione dei liquidatori di vendere in blocco o di rifiutare una siffatta vendita o d’alienare immobili in un determinato modo, il giudice decide.
4La società risponde del danno cagionato da un liquidatore con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.
Uebersicht
Art. 585 OR — Art. 585 OR