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Testo di legge
Fedlex ↗
1La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.
2Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev’essere notificato dai soci per l’iscrizione nel registro di commercio.
3Quando sia proposta l’azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d’una parte, ordinare misure provvisionali.
Uebersicht
Art. 574 OR — Art. 574 OR