1La società si scioglie: 1. pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; 2. per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; 3. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ). per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale; 4. per il consenso reciproco; 5. per lo spirare del termine stabilito; 6. per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio; 7. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.
2Per motivi gravi, lo scioglimento d’una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.
Uebersicht
Art. 545 OR — Art. 545 OR