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Testo di legge
Fedlex ↗

1Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro.

2Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l’ammontare sono determinati dallo scopo della società.

3Circa i rischi e l’obbligo della garanzia si applicano per analogia le regole del contratto di locazione se il socio conferisce l’uso di una cosa, e quelle del contratto di vendita se ne conferisce la proprietà.

Uebersicht

Art. 531 OR — Art. 531 OR