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Testo di legge
Fedlex ↗
1Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro.
2Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l’ammontare sono determinati dallo scopo della società.
3Circa i rischi e l’obbligo della garanzia si applicano per analogia le regole del contratto di locazione se il socio conferisce l’uso di una cosa, e quelle del contratto di vendita se ne conferisce la proprietà.
Uebersicht
Art. 531 OR — Art. 531 OR