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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il credito del costituente non è trasferibile.
2Nel fallimento del debitore il credito del costituente è ammesso per l’importo, col quale potrebbesi acquistare presso un accreditato istituto di assicurazioni una rendita vitalizia corrispondente al valore della prestazione.
3In caso di esecuzione contro il debitore il costituente può partecipare al pignoramento per il suo credito senza preventiva esecuzione.
Uebersicht
Art. 529 OR — Art. 529 OR