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Testo di legge
Fedlex ↗
1Chi per legittima difesa respinge un attacco non è tenuto a risarcire il danno che cagiona all’aggressore od al suo patrimonio.
2Chi mette mano alla cosa altrui per sottrarre sé od altri ad un danno o pericolo imminente, è obbligato a risarcire il danno secondo il prudente criterio del giudice.
3Chi al fine di salvaguardare un suo legittimo diritto si fa ragione da sé, non è tenuto al risarcimento se per le circostanze non era possibile di ottenere in tempo debito l’intervento dell’autorità e se solo agendo direttamente poteva essere impedito che fosse tolto o reso essenzialmente difficile l’esercizio del diritto.
Uebersicht
Art. 52 OR — Art. 52 OR