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Testo di legge
Fedlex ↗
1La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.
2In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.
3Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.
Uebersicht
Art. 516 OR — Art. 516 OR