Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1In ogni caso di contestazione l’autorità competente del luogo in cui si trova la merce trasportata, può, sulla domanda d’una delle parti, ordinarne il deposito nelle mani d’un terzo, oppure, in caso di bisogno, previa constatazione dello stato della merce stessa, ordinarne la vendita.

2La vendita può essere evitata mediante il pagamento o deposito dell’importo di tutti i pretesi crediti gravanti la merce.

Uebersicht

Art. 453 OR — Art. 453 OR