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Testo di legge
Fedlex ↗
1Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l’intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.
2Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.
3Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all’intero valore.
Uebersicht
Art. 447 OR — Art. 447 OR