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Testo di legge
Fedlex ↗
1Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s’incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.
2Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.
Uebersicht
Art. 425 OR — Art. 425 OR