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Testo di legge
Fedlex ↗
1L’editore è tenuto a riprodurre l’opera nella forma appropriata alla sua natura, senza abbreviazioni, aggiunte o variazioni, a farne la dovuta pubblicità e ad adoperare i mezzi consueti per ottenere lo spaccio.
2La determinazione del prezzo è rimessa all’apprezzamento dell’editore, purché mediante un prezzo esagerato non renda difficile lo spaccio dell’opera.
Uebersicht
Art. 384 OR — Art. 384 OR