1L’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del committente, libera l’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili coll’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati.
2Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verificazione e l’avviso previsti dalla legge.
3Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.
4Dei difetti dell’opera immobiliare irriconoscibili coll’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento il committente deve dare avviso entro 60 giorni dalla loro scoperta. La pattuizione di termini più brevi è inefficace. Lo stesso vale per i seguenti difetti che abbiano causato i difetti dell’opera immobiliare: a. difetti di un’opera mobiliare integrata nell’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata; b. difetti di un’opera eseguita da un architetto o da un ingegnere e che conformemente all’uso cui è normalmente destinata funge da base per la realizzazione dell’opera immobiliare. Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2024 (Difetti di costruzione), in vigore dal 1° gen. 2026 ( RU 2025 270 ; FF 2022 2743 )
Uebersicht
Art. 370 OR — Art. 370 OR