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Testo di legge
Fedlex ↗

1Seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti. 1bis Nel caso di un’opera immobiliare il termine per segnalare i difetti è di 60 giorni. La pattuizione di termini più brevi è inefficace. Lo stesso vale per i seguenti difetti che abbiano causato i difetti dell’opera immobiliare: a. difetti di un’opera mobiliare integrata nell’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata; b. difetti di un’opera eseguita da un architetto o da un ingegnere e che conformemente all’uso cui è normalmente destinata funge da base per la realizzazione dell’opera immobiliare. Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2024 (Difetti di costruzione), in vigore dal 1° gen. 2026 ( RU 2025 270 ; FF 2022 2743 )

2Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verificazione dell’opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo.

Uebersicht

Art. 367 OR — Art. 367 OR