1Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.
2Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell’articolo 337, segnatamente se: a. la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessarie per la formazione dell’apprendista; b. l’apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l’apprendista e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti; c. la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.
Uebersicht
Art. 346 OR — Art. 346 OR