1La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato. Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ( RU 1971 1461 ; FF 1968 II 177 ). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
2La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.
3Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l’abbia loro parimente fatta conoscere.
Uebersicht
Art. 34 OR — Art. 34 OR