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Testo di legge
Fedlex ↗

1Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.

2Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l’esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.

3Il diritto ad una partecipazione al risultato dell’esercizio è esigibile conformemente all’articolo 323 capoverso 3.

Uebersicht

Art. 339 OR — Art. 339 OR