Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico.

2Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest’ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l’invalidità o in caso di morte presso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un diritto di credito direttamente verso l’assicuratore al momento in cui il rischio si manifesta.

3Se il lavoratore deve pagare contributi a un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare contributi d’importo almeno pari alla somma dei contributi di tutti i lavoratori; i contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi dell’istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente. Il datore di lavoro deve versare all’istituzione di previdenza la quota dedotta dal salario del lavoratore, insieme alla sua quota, al più tardi alla fine del primo mese seguente l’anno civile o l’anno assicurativo per il quale sono dovuti i contributi. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 (1 a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 ( RU 2004 1677 ; FF 2000 2416 ).

4Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l’istituzione di previdenza a favore del personale e verso l’assicuratore.

5Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi. Introdotto giusta la cifra II n. 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 ( RU 1999 1384 ; FF 1998 V 4409)

Uebersicht

Art. 331 OR — Art. 331 OR