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Testo di legge
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1Il mutuante può ricusare la consegna delle cose mutuate, se dopo concluso il contratto il mutuatario è diventato insolvibile.

2Il mutuante ha tale diritto anche quando l’insolvenza esistesse prima della conclusione del contratto, se ne ebbe notizia solo dopo di questa.

Uebersicht

Art. 316 OR — Art. 316 OR