Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1L’affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.
2L’affittuario deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.
3Il locatore deve annunciare tempestivamente all’affittuario i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259 d e 259 e ).
Uebersicht
Art. 287 OR — Art. 287 OR