1La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.
2Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione: a. per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta; b. per le locazioni a tempo determinato, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del contratto.
3Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione al più tardi 60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.
4La procedura davanti all’autorità di conciliazione è retta dal CPC RS 272 . Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
5L’autorità competente, qualora respinga una richiesta del conduttore concernente la contestazione della disdetta, esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
Uebersicht
Art. 273 OR — Art. 273 OR