1Chi ha l’esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio.
2I beni dell’incapace possono essere donati solamente per effettuare regali d’uso. È fatta salva la responsabilità del rappresentante legale. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
3… Abrogato dall’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
Uebersicht
Art. 240 OR — Art. 240 OR