1Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere: 1. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti; 2. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo; 3. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite; 4. il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.
2Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.
Uebersicht
Art. 195 OR — Art. 195 OR