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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il venditore è tenuto a garantire, che la cosa venduta non venga totalmente o parzialmente evitta da un terzo al compratore in virtù dei diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto.

2Se il compratore al momento del contratto conosceva il pericolo dell’evizione, il venditore è tenuto alla garanzia solo in quanto l’abbia espressamente promessa.

3Il patto che escluda o limiti l’obbligo della garanzia è nullo, quando il venditore abbia deliberatamente dissimulato il diritto del terzo.

Uebersicht

Art. 192 OR — Art. 192 OR