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Testo di legge
Fedlex ↗
1È considerata vendita di cose mobili quella che non ha per oggetto un bene immobile od un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario.
2Le parti costitutive di un fondo, quali i frutti, i materiali di demolizione o quelli estratti da una cava, formano oggetto di una vendita di cose mobili, quando debbano essere trasferite all’acquirente come cose mobili dopo la loro separazione dal suolo.
Uebersicht
Art. 187 OR — Art. 187 OR