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Testo di legge
Fedlex ↗
1Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la perfezione del contratto.
2Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione.
3Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all’acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione.
Uebersicht
Art. 185 OR — Art. 185 OR