1Chi assume un patrimonio od un’azienda con l’attivo ed il passivo, rimane senz’altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l’assunzione sia stata comunicata ai creditori dall’assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli.
2Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore per altri tre anni, i quali cominciano a decorrere, per i debiti scaduti, dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e, per quelli non scaduti, dal giorno della scadenza. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 ( RU 2004 2617 ; FF 2000 3765 ).
3Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi effetti come quella di un singolo debito.
4L’assunzione del patrimonio o dell’azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003 RS 221.301 sulla fusione. Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione ( RU 2004 2617 ; FF 2000 3765 ). Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 4791 ; FF 2002 2841 , 2004 3545 ).
Uebersicht
Art. 181 OR — Art. 181 OR