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Testo di legge
Fedlex ↗
1Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.
2Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.
3Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll’altro credito.
Uebersicht
Art. 120 OR — Art. 120 OR