La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina: 1. se l’assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d’una postdata; 2. il termine di presentazione; 3. se l’assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni; 4. se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo; 5. se l’assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente; 6. se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali; 7. se il traente può revocare l’assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato; 8. i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell’assegno bancario; 9. se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
Uebersicht
Art. 1141 OR — Art. 1141 OR