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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.
2In questo caso l’assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.
3La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.
4Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.
Uebersicht
Art. 1125 OR — Art. 1125 OR