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Testo di legge
Fedlex ↗

1L’assegno bancario emesso e pagabile nello stesso Paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.

2L’assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di 20 giorni o di 70 giorni RU 54 774 , a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

3A questo effetto gli assegni bancari emessi in un Paese di Europa e pagabili in un Paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

4I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.

Uebersicht

Art. 1116 OR — Art. 1116 OR