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Testo di legge
Fedlex ↗

1Chi affida, sia pure lecitamente, l’adempimento di una obbligazione o l’esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all’altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell’adempimento delle sue incombenze. Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ( RU 1971 1461 ; FF 1968 II 177 ). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

2Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione.

3Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell’altra parte, o la responsabilità consegua dall’esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera.

Uebersicht

Art. 101 OR — Art. 101 OR