Texte de loi

1Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale.

2La legge ne disciplina le modalità.

Competenze Art. 5936 1Il Gran Consiglio:

a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni; b) verifica i poteri dei suoi membri; c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo; d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese; e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l’attuazione; f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone; g) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva; h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti; i) autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato; l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti; m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi; n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità;37 o) esercita il diritto di amnistia e di grazia; p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge; q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum; r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

2A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.

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