Texte de loi

1Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

2Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.

3Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d’obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.5 Inclusione delle persone con disabilità e riconoscimento della lingua dei segni italiana Art. 13a6 1Il Cantone e i Comuni tengono conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

2Essi adottano le necessarie misure per assicurare la loro autonomia e per favorire la loro inclusione sociale, formativa, professionale, politica, sportiva e culturale, come pure il loro sviluppo in seno alla famiglia.

3Nel rapporto con il Cantone, con i Comuni e con le altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico le persone con disabilità hanno il diritto di ottenere informazioni e di comunicare in una forma adatta ai loro bisogni e alle loro capacità.

4Le persone con disabilità uditiva, sordocieche o con disturbi di linguaggio hanno diritto a ricorrere alla lingua dei segni italiana nel rapporto con le amministrazioni e con i servizi del Cantone, dei Comuni e delle altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico.

5La lingua dei segni italiana è riconosciuta.

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