Statute Text
1La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
2Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.
3La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
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