Statute Text

1Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.

2Sono in particolare garantiti:

a) la libertà personale, l’integrità fisica e morale; b) la libertà di coscienza e di religione; c) la libertà d’opinione, di informazione e di stampa; d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva; e) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica; f) il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione; g) la libertà di domicilio; h) la proprietà; i) l’attività economica nei limiti dell’interesse generale; l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole; m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.

3I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.

4Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.

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