Statute Text

1Sono eletti dal popolo in un unico circondario costituito dall’intero Cantone:

a) la Costituente; b) il Gran Consiglio; c) il Consiglio di Stato; d) i deputati al Consiglio degli Stati; e) i deputati al Consiglio nazionale.

2Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione; è ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.20 3Sono eletti dal popolo nel Comune:

a) il Consiglio comunale; b) il Municipio; c) il Sindaco.

Elezioni di competenza del Gran Consiglio Art. 3621 1Sono eletti dal Gran Consiglio:

a) i giudici del Tribunale d’appello; b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto; c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici; d) i Pretori; e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni; f) il Magistrato dei minorenni; g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura; h) i giurati cantonali.

2Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.

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