Statute Text

1Il Cantone provvede affinché:

a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;8 b) sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall’estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri); c) nessuno Stato estero ostacoli l’accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione; d) ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili; e) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;

5Modifica dell’art. 13 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 14.6.2015: voti favorevoli 50'419, voti contrari 41'775, in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 447.

6Introduzione dell’art. 13a approvato con votazione popolare del 30.10.2022: voti favorevoli 65’565, voti contrari 10’476, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 298.

7Modifica dell’art. 14 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.

8Modifica dell’art. 14 lett. a approvata con votazione popolare del 14.6.2015: voti favorevoli 50'419, voti contrari 41'775, in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 447.

101.000 4 f) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti; g) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione; h) ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini; i) sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione; j) nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell’afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale); k) sia promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri; l) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno; m) l’ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future. n) sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d’uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.9 2Il Cantone facilita l’informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l’espressione artistica e la ricerca scientifica.

TITOLO IV Organismi sociali Compiti pubblici Art. 1510 1I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.

3Nell’assolvimento dei compiti pubblici, Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi pubblici, in particolare in materia di strutture scolastiche e di prestazioni sociosanitarie.

Noch kein Inhalt verfügbar.